Statuto dell'Associazione Culturale "Gruppo Italiano Appassionati Gundam"(GIAGUN):

 

Art. 1 DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile e della L 383/2000 e s.m.i. l'Associazione Culturale senza scopo di lucro "Gruppo Italiano Appassionati Gundam" in sigla "GIAGUN”.

 

Art. 2 SEDE E CARATTERISTICHE

  1. L'Associazione ha sede legale in Pistoia, Via Duca degli Abruzzi n°16. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
  2. L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento (e la devoluzione dell'eventuale patrimonio) può essere deliberato solo con voto unamime dei Soci Fondatori "Attivi”, unito al voto favorevole di almeno tre quarti degli altri Soci regolarmente iscritti. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, anche indirettamente. L'Associazione è completamente apolitica ed apartitica.

 

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE E STRUMENTI PER PERSEGUIRLI

  1. Gli scopi dell'Associazione Culturale GIAGUN sono: unire tutti gli appassionati del Fenomeno Culturale generato dal cartone animato "Mobile Suit Gundam"del 1979 e delle successive produzioni ad esso in ogni modo legate che, nella loro totalità, costituiscono la "Saga di Gundam”; la promozione, la diffusione e l'illustrazione di tutti gli aspetti legati alla "Saga di Gundam", nelle modalità tipiche del mondo degli Appassionati; la valorizzazione di ogni associato nella propria realizzazione umana e personale all'interno dell'Associazione, tramite incentivi psicologici ed altri metodi adatti; la promozione, la diffusione e l'illustrazione della Fantascienza e del Fantasy in generale.
  2. Gli Strumenti per il raggiungimento delle finalità associative sono quelli consueti dell'associazionismo culturale. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate dallo Statuto, ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse; tutte le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate al principio della pari opportunità tra uomini e donne e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

Art. 4 SOCI

  1. Possono far parte dell'Associazione tutti gli individui maggiorenni che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi, senza discriminazione di razza, sesso, nazionalità, credo religioso ed opinioni politiche. Chiunque voglia aderire od accetti l'offerta di aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta secondo il Modulo d'Iscrizione previsto. Sull'accettazione di tale domanda decide il Consiglio Direttivo a maggioranza. Il richiedente deve versare la quota associativa in concomitanza alla presentazione della domanda. L'eventuale mancata ammissione deve essere motivata dal Consiglio Direttivo e comporta la totale restituzione della somma versata. I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari ed Onorari.
  2. Soci Fondatori: Sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto nelle Assemblee dei Soci. I Soci Fondatori privi di cause ostative e che non si sono dichiarati "Inattivi"si definiscono Soci Fondatori "Attivi”ed hanno diritto a candidarsi per qualsiasi carica associativa. I Soci Fondatori "Attivi"hanno facoltà di dichiararsi Soci Fondatori "Inattivi"previa comunicazione scritta e firmata al Consiglio Direttivo.
  3. Soci Ordinari: Sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell' Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione. Hanno diritto di voto nelle Assemblee dei Soci. Trascorso un periodo di 1095 giorni solari dalla data di prima iscrizione, durante i quali il Socio Ordinario deve risultare iscritto in modo continuativo, tale socio può presentare al Consiglio Direttivo la domanda scritta e firmata per la propria ammissione alla qualifica di "Senior"che lo rende candidabile alle cariche associative. Qualunque Socio Ordinario che abbia raggiunto la qualifica di "Senior", può decidere di rinunciare a tale qualifica mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, tornando allo status di Socio Ordinario.
  4. Soci Onorari: Sono tutte le persone fisiche o giuridiche che vengono dichiarate tali dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto nelle Assemblee dei Soci e non sono tenuti al versamento della quota associativa, pertanto la loro condizione permane indefinitamente a meno di dimissioni presentate dal Socio stesso o cessazione dello stato decisa dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari non possono candidarsi alle cariche associative. Se un Socio Onorario versa la quota associativa, acquisisce automaticamente i diritti ed i doveri di un socio Ordinario con qualifica di "Senior”.
  5. Per ogni Socio, l'adesione all'Associazione comporta l'accettazione obbligatoria del trattamento dei dati personali per gli scopi dell'Associazione e l'eventuale trasmissione dei propri dati personali a terzi al fine di poter usufruire delle convenzioni e delle agevolazioni previste per i Soci, in ottemperanza a quanto previsto da "Ex D.L 196/2003 e s.m.i.”.
  6. L'Associazione non risponde di qualunque tipo di danno accada ai Soci e di qualunque tipo di danno e/o di furto accada a qualunque proprietà dei Soci nel corso dello svolgimento delle attività associative.
  7. Interessati: Eventuali individui minorenni interessati all'attività dell'Associazione, previo consenso scritto di un genitore o di chi ne fa le veci espresso di fornte ad un Socio, possono essere inseriti nella lista degli "Interessati"(a cura del Segretario Associativo) che dà diritto a ricevere informazioni sulle varie attività associative al fine di parteciparvi come fruitori e mai come organizzatori. Gli "Interessati"non versano alcuna quota all'Associazione ed a tutti gli effetti non sono da considerarsi Soci. L'attività d'informazione verso un "Interessato"cessa quando la persona raggiunge la maggiore età o quando il minore stesso o un genitore (o chi ne fa le veci) chiede all'Associazione di terminare il servizio.

 

Art. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I diritti dei Soci sono: Partecipare a tutte le Assemblee dei Soci e a tutte le manifestazioni e attività organizzate dall'Associazione; ricevere informazioni e pubblicazioni dell'Associazione; presentare nuovi Soci; usufruire dei beni dell'Associazione secondo i regolamenti interni previsti; consultare (previa richiesta scritta all'organo relativo) tutti i verbali delle riunioni dei vari organi dell'Associazione; possono, e sono invitati a, prestare opera volontaria e gratuita nell'organizzazione delle attività dell'Associazione; possono ricevere incarichi di gestione locale od accessoria con delibera del Consiglio Direttivo. Ogni Socio ha diritto di rassegnare le proprie dimissioni definitive dall'Associazione, pretendendo che i propri dati personali siano rimossi dagli archivi.
  2. I doveri dei Soci sono: Conoscere e rispettare il presente Statuto; rispettare i vari regolamenti interni; ove previsto, essere in regola col pagamento della quota associativa; ove previsto dall'apposito regolamento interno, pagare l'assicurazione personale obbligatoria per la copertura di infortuni e responsabilità civile; rispettare le Passioni degli altri Soci.

 

Art. 6 PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il Socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e/o materialmente l'Associazione oppure non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni od alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

 

Art. 7 ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti; Il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i Soci in regola hanno diritto di partecipare a tutte le Assemblee dei Soci.
    L'Assemblea Ordinaria dei Soci indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare: approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; approva entro il 30 Aprile di ogni anno il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente. Elegge i membri degli organi di cui all'articolo 7; delibera i regolamenti e le loro modifiche; delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle; delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali; delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
  2. L'Assemblea dei Soci (Ordinaria o Straordinaria) deve essere convocata in forma scritta (per via cartacea e/o multimediale) dal Presidente dell'Associazione almeno 30 giorni solari antecedenti la data di prima convocazione. Nella convocazione devono essere illustrati gli argomenti all'ordine del giorno.
  3. L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro con la maggiore anzianità d'iscrizione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la totalità dei Soci Fondatori insieme ad almeno nove decimi degli altri Soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. 4. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci sono assunte col voto favorevole della metà più uno dei presenti, tranne dove sia previsto un consenso maggiore. Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria dei Soci è validamente costituita con la presenza della totalità dei Soci Fondatori "Attivi"insieme alla presenza di almeno 3/4 dei Soci, è necessariamente presieduta dal Presidente dell'Associazione e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole del 70% dei presenti (arrotondato per eccesso). Il voto può essere espresso a scrutinio palese o segreto a seconda di come eventualmente stabilito nella convocazione od a seconda di come disposto a maggioranza dal Consiglio Direttivo nel corso dell'Assemblea stessa, per tutelare la serenità del clima associativo. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe. I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario Consiliare e dal Presidente dell'Associazione, e portati a conoscenza di tutti i Soci con modalità idonee. I verbali di cui sopra sono redatti a cura del Segretario Consiliare oppure, in sua assenza, da un suo rappresentante scelto tra i Soci Fondatori "Attivi"o tra i Soci Ordinari con qualifica di "Senior". Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea dei Soci obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti od astenuti.

 

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri con la possibilità di scendere a 5. Tali membri sono eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci eleggibili. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno (votando a maggioranza) gli incarichi previsti. 2. Le 5 cariche previste dallo Statuto per i membri del Consiglio Direttivo non sono cumulabili salvo deroghe, caso in cui uno o più membri possono assumere cariche "ad interim”.
  2. Le cariche previste sono: Presidente dell'Associazione, Vice-Presidente dell'Associazione, Segretario Consiliare, Segretario Associativo,Tesoriere. A queste si possono aggiungere fino a 2 Consiglieri cui verranno eventualmente attibuire cariche speciali. Tutte le cariche sono descritte da opportuno regolamento.
  3. La carica di Presidente dell'Associazione viene attribuita secondo il principio del "Merito di Anzianità" (precedenza per la nomina a chi ha il maggior numero di quote associative pagate).
  4. Nel caso che il Presidente dell'Associazione dimostri che una delibera di un organo associativo possa portare pregiudizio alla propria persona od all'Associazione, può esercitare potere di Veto.
  5. Il Consiglio Direttivo si occupa di coordinare e dirigere l'attività associativa. I suoi compiti sono dettagliati da opportuno regolamento.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, anche tramite teleconferenza e/o altri mezzi idonei. Ogni riunione deve essere verbalizzata. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere determinato con il principio del "Merito di Anzianità”.
  7. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 3 dei componenti ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei propri membri presenti alla riunione, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega. L'assenza ad una riunione di Consiglio Direttivo si considera come astensione, con l'eccezione del Veto espresso dal Presidente, il quale può essere posto anche su una delibera formulata in una riunione in cui egli era assente.
  8. Nel caso in cui nel Consiglio Direttivo vengano meno oltre la metà dei membri eletti, la più vicina Assemblea dei Soci (che può anche essere convocata allo scopo) deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio; nel frattempo i membri rimasti del Direttivo si avvalgono del supporto del Collegio dei Probiviri. Nel caso che la totalità del Consiglio Direttivo si dimetta, la presidenza dell'Associazione viene assegnata temporaneamente al Presidente del Collegio dei Probiviri, il quale indice un'Assemblea dei Soci entro 3 mesi da tale data, allo scopo di eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Soci eleggibili eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri eletti sono rieleggibili. Il Collegio viene eletto insieme al nuovo Consiglio Direttivo e ne ricalca totalmente la durata e la scadenza naturale. Una volta eletto, l'Organo Sociale nomina al suo interno il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti secondo il principio del "Merito di Anzianità”. I suoi compiti sono descritti da opportuno regolamento. Ogni componente del Collegio ha facoltà di rassegnare le dimissioni dallo stesso.
  2. Il Collegio dei Revisori dei Conti mantiene la propria operatività fino a che resta in carica almeno uno degli eletti (in quel caso detto: "Revisore Unico"). Le cariche vacanti possono essere rielette durante l'Assembea dei Soci appena successiva. L'attività del Collegio dei Revisori dei Conti deve risultare da apposito verbale da loro stessi redatto, nel quale devono essere riportate anche le relazioni sui bilanci.

 

Art. 11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Soci eleggibili. I membri eletti sono rieleggibili. Il Collegio viene eletto insieme al nuovo Consiglio Direttivo e ne ricalca totalmente la durata e la scadenza naturale. Una volta eletto, l'Organo Sociale nomina al suo interno il Presidente del Collegio dei Probiviri secondo il principio del "Merito di Anzianità”. Il Compito del Collegio dei Probiviri è quello di analizzare e risolvere questioni che gli altri organi dell'Associazione non riescono o non possono risolvere su richiesta degli organi stessi o dei Soci. I Probiviri hanno accesso a tutti i verbali dell'Associazione ed a tutti i documenti necessari per svolgere e documentare l'attività del Collegio stesso.
Nel caso che un organo Sociale dell'Associazione si trovi in condizioni di stallo su una questione, le delibere del Collegio dei Probiviri sono esecutive ed inappellabili a meno del Veto del Presidente, caso in cui il Collegio dei Probiviri è tenuto a trovare una soluzione alternativa che risponde nuovamente al principio di inappellabilità secondo quanto sopra esposto.

 

Art. 12 ELEZIONI

  1. Raccoltà delle candidature: per ogni organo associativo, il Segretario Associativo raccoglie e valuta le proposte di candidatura, stila quindi la lista dei candidati eleggibili per ogni organo.
  2. L'elezione avviene per preferenze. Ogni votante può esprimere tante preferenze quanti sono i membri che compongo l'organo associativo.
  3. È possibile presentare candidatuta per più di un organo associativo.
  4. Un candidato eletto in più organi dovrà scegliere l'unico a cui prendere parte.
  5. In caso di parità di voti, si dà la precedenza al candidato con la maggiore anzianità d'iscrizione associativa ed, in caso di ulteriore parità, all'anzianità anagrafica.
  6. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri degli organi associativi, vengano a mancare, la successiva Assemblea dei Soci (che può anche essere convocata allo scopo) delibererà i modi ed i tempi della successione. Il nuovo od i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere originario del mandato.

 

Art. 13 PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
Da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.
Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati.
Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 

Art. 14 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
quote associative annuali; contributi di enti pubblici e privati nazionali e/o internazionali; eventuali erogazioni e donazioni degli aderenti e/o di privati; Proventi marginali derivanti da Feste, Sottoscrizioni a Premi e manifestazioni in generale organizzate dall'Associazione o a favore di essa; reddito derivante dal patrimonio di cui all'Art.13; rimborsi derivanti da convenzioni. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

 

Art. 15 BILANCIO D'ESERCIZIO

  1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
  2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, redige entro il 1 Marzo il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese effettuate. Tale bilancio deve essere approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile.
  3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.

 

Art. 16 LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto secondo le delibere dell'Assemblea dei Soci in cui viene decretato lo scioglimento.

 

Art. 17 DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

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